(ANSA) – NAPOLI, 28 FEB – Il neo eletto Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Napoli, nel corso della prima seduta guidata dal presidente Troianiello in toga, ha completato la formazione dell’Ufficio di presidenza con la votazione dei tre vice presidenti: sono stati eletti gli avvocati Carmine Foreste, Dina Cavalli e Giovanni Carini.
I primi due sono risultati eletti all’unanimità dei presenti, mentre il terzo con 14 voti a favore e un astenuto.
La votazione è stata preceduta dall’approvazione, da parte del Consiglio stesso, della proposta di eleggere tre vice presidenti, che è supportata dal richiamo alla legge professionale, al regolamento di funzionamento interno del Consiglio dell’Ordine ed al principio di autonomia organizzativa dei Consigli degli Ordini degli Avvocati richiamato dal Consiglio Nazionale Forense in risposta a quesiti formulati sul tema.
Prima della votazione il gruppo di opposizione ha abbandonato la seduta, proseguita comunque con la proclamazione delle cariche e con la trattazione di ulteriori e importanti punti all’Ordine del giorno, anche alla luce dell’entrata in vigore di alcune disposizioni della legge Cartabia.
“La necessità di un’articolazione più ampia da parte del Consiglio, tale da consentire di delegare alcune funzioni fondamentali come quelle legate al ruolo del Presidente, è richiesta dal contesto storico in cui si sviluppa l’attuale consiliatura – hanno spiegato i consiglieri di maggioranza – che prospetta un mandato di enorme responsabilità, gravato oltremodo dalle questioni che interessano la classe ed il settore giustizia, nonché dalla necessità di dover rilanciare l’Ente, passando per il ripristino dell’equilibrio economico-finanziario, a causa degli eventi che hanno riguardato il precedente mandato consiliare”.
Per il gruppo “Per l’Avvocatura”, guidato dal penalista Alfredo Sorge, “all’ennesimo schiaffo alla normativa primaria e regolamentare dopo la inedita elezione di cariche presidenziali a tempo oggi si è avuta la proposta di votare ben tre vicepresidenti senza alcuna modifica del regolamento e in violazione della legge e della prassi ed invero senza che fosse neppure all ordine del giorno.
Nonostante le nostre osservazioni ragionate e tecniche – vedi allegato letto dal consigliere Altamura – il presidente senza nulla rispondere è passato a chiedere delle candidature.
A quel punto, ritenuta la inutilità di una presenza soltanto formale, nove consiglieri hanno lasciato la seduta in segno di contestazione avverso un modo di procedere che a dispetto di quanto si afferma solo nei comunicati non intende coinvolgere tutto il consiglio ma soltanto distribuire poltrone inventando le cariche a tempo (come nel caso del presidente) e inventando le stesse poltrone come nel caso del terzo vice presidente pur di mantenere una flebile e risicata maggioranza in un momento in cui il consiglio avrebbe bisogno di ben altra solidità e compattezza
L’art. 28, comma 9, della legge n. 247/12 dispone che nei Consigli con almeno quindici componenti possa essere eletto un vicepresidente. La chiarezza della formulazione della norma richiamata non impedisce di ritenere che in considerazione dell’autonomia organizzativa riconosciuta ai COA dall’art. 24, comma 1, della legge n. 247/12, non possa essere preclusa al regolamento interno la possibilità di prevedere la figura di un secondo vicepresidente.
In tal senso si è già pronunciato il CNF con parere del 12 luglio 2019, n. 26.
Nella attuazione della norma regolamentare, dalla sua approvazione nel 2016, la definizione “dei vicepresidenti” è sempre stata intesa ed applicata nella designazione di due vice presidenti. In particolare nel 2016 Frojo e Impradice, nel 2017 Carini e Impradice, nel 2019 Cavalli ed Esposito.
Quindi la nostra previsione regolamentare prevede la designazione di due vice presidenti.
Non può essere riconosciuta la possibilità di designare per il COA di Napoli un numero di vice presidente superiore a due perchè diversamente sarebbe non solo in difformità alla normativa vigente ma anche in aperto contrasto con i criteri di ragionevolezza e di giusto andamento della PA nonché con l’attuazione della norma regolamentare così come innanzi evidenziata.
La ratio che consentirebbe in via eccezionale la previsione di un secondo vice presidente, nei Consigli dell’Ordine che si riferiscono territorialmente ad una platea di iscritti molto elevata, trova la propria ragion d’essere nella considerazione che le attività di rappresentanza istituzionale siano molteplici tanto da non consentire bastevoli il Presidente ed un solo Vicepresidente.
La norma del secondo vice presidente ha natura eccezionale.
Tale figura, proprio per scongiurare eventuali “abusi” delle previsioni regolamentari, non può moltiplicarsi all’infinito neanche in ragione del numero dei componenti del Consiglio dell’Ordine e neanche in ragione del numero degli iscritti all’Albo tenuto Consiglio medesimo.
I compiti e le prerogative degli Ordini sono sempre le stesse sia che si tratti di Consigli dell’Ordine di almeno 15 componenti che di Consigli dell’Ordine con un numero di componenti superiore.
Possono variare le attività di natura rappresentativa che quindi autorizzano a designare un secondo Vicepresidente oltre il primo, ma restano invariate le attività di tipo amministrativo e di gestione.
Sotto tale ultimo profilo sarebbe immediata la considerazione che non si riuscirebbe ad attribuire le dovute competenze a ciascuno dei vice presidenti, così come la loro elezione dovrebbe comunque essere preceduta dalla dovuta loro astensione, perché il voto espresso sarebbe in evidente conflitto di interessi, sia nell’ipotesi di una preliminare modifica regolamentare e sia di votazione dei candidati a tale carica.
Per tale motivazione, ci si oppone alla votazione dei tre vice presidente ed ove mai il COA decidesse comunque di procedere si dichiara di astenersi dal voto considerando lo stesso illegittimo.
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